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 Statuto Associazione Riduci

 

Statuto

 

Denominazione Sede Scopo

 

Il presente Statuto associativo scaturisce dalla volontà di dare forma giuridica ad un’esperienza pluriennale di condivisione, tra adulti e giovani, di un bisogno comune di educazione, che nasce dalla passione per la vita e dal desiderio di comunicare il gusto per l’umana avventura.

 

Art. 1 E’ costituita l’Associazione per l’educazione all’umana avventura denominata “Stand by me”.

 

Art. 2 Essa ha sede nei locali del Centro Culturale don Ettore Passamonti, Piazza S.Francesco, 20046 Biassono - MI -

 

Art. 3 L’Associazione ha per scopo, senza fine di lucro, di promuovere iniziative culturali, didattiche, ricreative e formative per coinvolgere i giovani in un’esperienza di educazione intesa come introduzione alla realtà, quindi cammino all’interno della realtà alla ricerca delle possibilità esperienziali e comunicative che essa offre. Il metodo che accompagna il cammino educativo proposto dall’Associazione attraverso le sue iniziative è quello della comunione di destino, dunque una compagnia che coinvolge creativamente l’altro nell’impresa della propria umanità e attivamente nell’impresa della storia.

 

Art. 4 Sono coinvolti nell’esperienza di educazione promossa dall’Associazione:

- presidi e direttori didattici, insegnanti della Scuola Elementare e Media Inferiore;

- un sacerdote in qualità di assistente spirituale:

- un medico consulente in neuropsichiatria infantile;

- animatori teatrali e musicali;

- studenti degli Istituti superiori;

- genitori;

- educatori;

- studenti del secondo ciclo della scuola elementare e della scuola media.

 

Art. 5 L’Associazione potrà assumere iniziative anche promozionali per propagandare e far conoscere alla pubblica opinione le attività svolte dai suoi aderenti.

 

Art. 6 L’Associazione per il raggiungimento di suoi scopi, può stipulare accordi e convenzioni anche con altre realtà socio-culturali e con Enti locali, pubblici e privati.

 

 

 

Durata e scioglimento

 

Art. 7 L’Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione si verificherà se non potrà più conseguire gli scopi per i quali è stata costituita.

In tale caso l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione del patrimonio dell’Associazione.

 

Patrimonio ed esercizio sociale

 

Art. 8 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

b- dai contributi versati dagli Associati sottoforma di quota associativa vitalizia;

c- da eventuali accantonamenti costituiti in previsione di particolari rischi o oneri futuri;

d- da eventuali eccedenze di bilancio;

e- da ogni eventuale liberalità, contributo o elargizione, compresi eventuali contributi o finanziamenti dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di ogni altro Ente pubblico o privato.

 

Art 9 L’entità dei contributi di cui alla lettera b- dell’art. 5 è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 10 L’esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, verrà convocata l’Assemblea degli Associati per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo depositato nella sede sociale almeno quindici giorni prima dell’adunanza.

 

Soci

 

Art. 11 I Soci sono distinti in:

a - Soci fondatori;

b- Soci effettivi;

c- Soci aderenti;

d- Soci onorari;

e- Soci sostenitori;

f- Soci collaboratori.

I Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e coloro ai quali verrà attribuita tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

I Soci effettivi sono tutti coloro che promuovono le iniziative culturali, didattiche, ricreative e formative nell’ambito dell’Associazione.

I Soci aderenti sono tutti coloro che aderiscono alle iniziative promosse dall’Associazione.

I soci onorari sono tutti coloro che abbiano recato un rilevante contributo nella divulgazione e nel potenziamento dell’Associazione.

I Soci sostenitori sono coloro che abbiano concorso mediante elargizioni in denaro o con altri mezzi, ad arricchire il patrimonio dell’Associazione, permettendone lo sviluppo e la continuità.

I Soci collaboratori sono tutti coloro che prestano le proprie competenze professionali per collaborare all’organizzazione, allo sviluppo delle iniziative e per garantirne la qualità.

L’ammissione dei Soci effettivi e di Soci aderenti è disposta dal Consiglio Direttivo, con deliberazione, previa richiesta.

I Soci fondatori fanno parte dell’Associazione di diritto.

 

Art. 12 In caso di violazione delle norme contenute nel presente Statuto o per fatti di particolare gravità che abbiano arrecato nocumento all’Associazione, il Consiglio Disciplinare adotterà i seguenti provvedimenti:

a - ammonizione;

b- espulsione dall’Associazione.

Fanno parte del Consiglio Disciplinare il Presidente dell’Associazione o il Vicepresidente in sua assenza, due rappresentanti dei Soci effettivi.

 

Art. 13 La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie dopo la loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo;

- per espulsione;

- per irreperibilità o morte;

- per cessazione dell’Associazione.

 

Art. 13 Sono Organi dell’Associazione:

- L’Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Revisori;

- Il Consiglio Disciplinare

 

Assemblea

 

Art. 14 L’ Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria. La convocazione in seduta ordinaria è fatta dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

La convocazione in seduta straordinaria può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta, motivata allo stesso, di almeno due terzi dei Soci.

 

Art. 15 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i Soci.

Ogni Socio può esprimere un solo voto, non è ammessa la delega.

Nell’assemblea tutti i soci possono esprimere pareri e proposte per le iniziative o intervenire sui problemi di carattere educativo eventualmente all’ordine del giorno.

 

Art. 16 Le assembleee sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, dopo un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

 

Art. 17 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in mancanza dal Vice-presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente di constatare il diritto di intervento dei Soci all’Assemblea.

 

Art. 18 Le delibere dell’Assemblea saranno constatate dal processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

 

Art. 19 L’Assemblea delibera su:

a- bilancio preventivo e consuntivo

b- relazione tecnica finanziaria del Consiglio Direttivo;

c- relazione del Collegio dei Sindaci revisori;

d- tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci poste all’ordine del giorno;

e- l’impostazione dei programmi di massima di lavoro per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

L’Assemblea elegge il Presidente dell’Associazione, i tre rappresentanti dei soci fondatori, i tre rappresentanti dei Soci effettivi quali membri del Consiglio direttivo; nomina inoltre il Collegio dei Sindaci Revisori.

 

 

 

Consiglio Direttivo

 

Art. 20 L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente dell’Associazione, da tre rappresentanti dei soci fondatori, da tre rappresentanti dei soci effettivi, dal segretario.

Possono partecipare alle singole sedute del Consiglio direttivo i rappresentanti di Enti eventualmente convenzionati e i soci collaboratori che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più Consiglieri, il Consiglio rimarrà in carica ugualmente finchè risulterà in funzione almeno la metà dei componenti eletti originariamente; in sostituzione del Consigliere decaduto dalla carica entrerà automaticamente a far parte del Consiglio il primo dei non eletti dall’assemblea.

 

Art. 21 Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, salvi i poteri spettanti all’Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti, salvo diverse maggioranze previste dallo Statuto.

 

Art. 22 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente o la metà dei Consiglieri lo ritengano opportuno.

 

Art. 23 Il Presidente dell’Associazione viene eletto in seno all’Assemblea e scelto tra i soci fondatori o i soci effettivi. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed esegue tutte le deliberazioni e ogni altra determinazione del Consiglio Direttivo. Egli designa altresì il segretario dell’Associazione, previa ratifica della designazione da parte dell’Assemblea.

 

Art. 24 Il segretario provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; queste ultime dovranno essere disposte con firma congiunta del Presidente. Inoltre redige i bilanci preventivi e consuntivi.

 

 

Collegio dei revisori

 

Art. 25 La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori, eletti tra i soci. Il Collegio dura in carica due annui. Può essere confermato o revocato con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza in cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 

Art. 26 L’Associazione aderisce all’Associazione Compagnia delle Opere con sede in Milano.

 

Art. 27 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti.

 

 

Biassono 5 maggio 1998

 


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